Le Aziende di Autotrasporto si trovano spesso in una situazione intermedia filiera, soprattutto nei riguardi della questione dei pallet -utilizzato come fondamento dello spostamento delle merci in consegna e in magazzino: da un lato la gestione delle aziende produttrici (i committenti) dall’altro i clienti dei committenti (GDO in primis).
La ‘questione pallet’ diventa allora un tema sempre caldo e attuale per chi si occupa di logistica.
Nonostante l’Interscambio Pallet sia il sistema più utilizzato in Italia, non mancano falle nel sistema che ne riducono l’efficienza per tutti gli attori della catena. In particolare per quanto riguarda la questione della qualità dei pallets.
Il livello qualitativo sembra essersi abbassato e di conseguenza, è aumentata la quantità di pallet scartarti presso i punti di consegna. La GDO - Grande distribuzione organizzata - trattiene tutti quei pallet che non sono considerati qualitativamente idonei.
Il 20 Maggio 2022 la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un’importante normativa per il settore logistico che contiene disposizioni sul sistema di intersambio di pallet e altri temi collegati.
IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO PALLET
In base alle nuove norme il destinatario della merce trasportata su pallet è obbligato a restituire al proprietario/committente un numero di pallet uguale a quello ricevuto, dello stesso tipo e della stessa qualità (o comunque equiparabile per stato di conservazione a quello ricevuto).
L’obbligo di restituzione insiste quindi sempre sul destinatario della merce, a meno che non esista una lettera di manleva scritta da parte del proprietario/committente della merce e dei pallet. Ricordiamo che la manleva è una dichiarazione unilaterale con cui un soggetto (manlevante) si obbliga a tenere indenne un altro soggetto (manlevato) da eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento di un’attività.
IL VOUCHER
Nel caso che l’interscambio contestuale dei pallet non sia possibile, chi riceve la merce emette un voucher – digitale o cartaceo – che contiene i seguenti dati: l’emittente il voucher; il beneficiario (proprietario/committente); il tipo e la quantità dei pallet; la data del voucher; la firma dell’emittente. Il voucher costituisce un titolo di credito improprio cedibile a terzi e a esso si applica la disciplina dell’art.1992 del Codice civile («Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto»).
-Se poi sul voucher mancano i requisiti sopra descritti, il possessore del voucher stesso ha il diritto di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallet.
– Nel caso invece in cui non vengano riconsegnati uno o più pallet entro 6 mesi dalla data del voucher, scatta l’obbligo del pagamento – da parte del soggetto obbligato alla restituzione – di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
Ultimamente, vista la carenza di pallet a livello le grandi imprese committenti si rivolgono sempre più spesso a società di “pooling” che, oltre a dotarle di parchi pallet di considerevoli entità, ne assicurano il recupero, la riparazione e un flusso costante, con una maggiore efficienza dell’intero processo.
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